1.1
I seguenti termini e condizioni generali (di seguito “TCG”) si applicano a tutti i contratti stipulati tra la local entity We Are Era di riferimento, we are era s.r.l. per l’Italia (di seguito “We Are Era”) e il cliente (di seguito “Contraente”) (We Are Era e il contraente di seguito definiti collettivamente “Parti”) in merito alla prestazione di servizi relativi a produzioni (di seguito “Progetto” o “Campagna”). Questi TCG riguardano i servizi sia primari che secondari.
1.2
We Are Era si riserva il diritto di modificare i presenti TCG di tanto in tanto. La versione valida per la prestazione di servizi concordata è quella più recente. In caso di modifiche rilevanti che interessano diritti e doveri del Contraente, We Are Era deve informare il Contraente prima che la modifica entri in vigore utilizzando metodi appropriati quali, ad esempio, il sito web o l’email. Se non diversamente specificato, gli aggiornamenti dei TCG divengono effettivi al momento della pubblicazione sul sito web. Il Contraente è consapevole del fatto che procedendo ad un’ulteriore prestazione di servizi, successivamente alla pubblicazione di un aggiornamento di questi TCG, dichiara volontariamente di accettare l’obbligatoria applicabilità dell’aggiornamento dei TCG.
2.1
L’oggetto dell’accordo è il servizio rispettivamente definito nel preventivo consegnato (di seguito “Preventivo”). Il Preventivo include in particolare dettagli riguardanti la tipologia e lo scopo del servizio, il periodo della prestazione e il corrispettivo che il Contraente deve pagare. Il Preventivo viene presentato in forma scritta (è sufficiente via email).
2.2
Accettando il Preventivo scritto (è sufficiente via mail), il contratto tra We Are Era e il Contraente viene stipulato secondo i termini dichiarati nel Preventivo e la loro accettazione, includendo i presenti TCG. L’accettazione del Preventivo avviene in forma scritta (è sufficiente via email).
2.3
Le disposizioni esplicite all’interno del Preventivo o nella sua accettazione, che differiscono dai presenti TCG, sono prioritarie.
3.1
Il Contraente presta i suoi servizi personalmente o può avvalersi esclusivamente di dipendenti professionalmente e personalmente qualificati e affidabili per lo scopo. Il Contraente deve indicare loro di prestare particolare attenzione nella realizzazione del lavoro. La partecipazione di terzi che non sono dipendenti del Contraente è possibile previo accordo scritto di We Are Era (è sufficiente via mail). Laddove il Contraente ceda degli impiegati come lavoratori per We Are Era, assicura di essere in possesso dei permessi necessari.
3.2
Il Contraente deve stipulare tutti i contratti con i terzi coinvolti nel servizio da prestare a nome suo e per proprio conto.
3.3
Il Contraente non è autorizzato a rappresentare We Are Era con terzi.
3.4
Salvo diversamente concordato, We Are Era non è obbligata ad accettare prestazioni parziali.
3.5
Il contraente èobbligato a ottenere un’assicurazione sufficiente per tutti i rischi e checopra tutti i danni (inclusi danni indiretti e perdita di profitto). Ènecessario presentare senza richiesta una polizza assicurativa corrispondente prima della prestazione del servizio.
4.1
Se i diritti d’autore, i diritti d’autore sussidiari, i diritti d’autore su titolo, brevetti, diritti personali e altri diritti vengono creati nel corso della prestazione del servizio dal Contraente, in particolare per lavori creati dal Contraente o che includono i servizi in progetti o produzioni di We Are Era (di seguito “Produzione”), il Contraente deve garantirli a We Are Era per un uso estensivo per scopi di frequenza a scelta, globali, commerciali e non commerciali, pubblici e non pubblici, che non possono essere limitati all’uso online, cinematografico o televisivo e che devono includere il diritto di ulteriore trasferimento.
Tali diritti d’uso sono garantiti in particolare per gli scopi seguenti:
(1) Possibilità di una frequente riproduzione in televisione, su Internet e alla radio, indipendentemente dal metodo tecnico di diffusione, dal tipo di apparecchio di ricezione, dal cliente/utilizzatore della diffusione, dall'organizzazione del rapporto giuridico tra il cliente, in particolare il canale e il destinatario (TV in chiaro, pay-TV, pay-per-view, video-on-demand, near-video-on-demand, TV-to-mobile, ecc.) e la forma giuridica del cliente/utilizzatore; è incluso il diritto della resa pubblica delle trasmissioni radiofoniche e il diritto di rendere la produzione accessibile a un gruppo limitato di destinatari; è altresì inclusa la disposizione per l'accesso individuale tramite televisione, computer, dispositivi mobili o simili ("on-demand") così come l'uso interattivo;
(2) Editing;
(3) Adattamento cinematografico e sonoro e l’uso audiovisivo al di fuori della radiodiffusione su supporti immagine/suono;
(4) Riproduzione e diffusione;
(5) Sincronizzazione
(6) Uso a fini pubblicitari e per clip solo con riferimento alla produzione e/o ai servizi di terzi, che sono resi fruibili a terzi contemporaneamente alla produzione (ad es. schermo diviso);
(7) Merchandising solo in riferimento alla produzione;
(8) Utilizzo a mezzo stampa o su supporto audio; uso pubblico in festival e fiere; uso per palco e versioni di audiodrammi radiofonici;
(9) Interpretazione pubblica;
(10) Uso in servizi audiotestuali e televideo;
(11) Alimentazione di database, in particolare internet;
(12) Archiviazione;
(13) Ulteriore trasmissione e uso in servizi supplementari online; e
(14) Utilizzo nell'ambito di tutti i tipi di utilizzo tecnico attualmente ancora sconosciuti.
4.2
Il Diritto sull’opera cinematografica (Sez. 94 della Legge sul diritto d’autore tedesca o rispettiva legge locale) è di proprietà esclusiva di We Are Era.
4.3
Il Contraente garantisce il trasferimento di tutti i summenzionati diritti a We Are Era, a condizione che siano creati nel corso della prestazione dei servizi, entro il termine di consegna e senza obiezioni nonché gratuitamente, e garantisce inoltre che l’esercizio dei diritti da parte di We Are Era o dei suoi concessionari non infrange i diritti di terzi.
4.4
We Are Era non è obbligata a utilizzare i diritti e le opere del Contraente concessi sopra. Le decisioni artistiche in merito al contenuto, progetto e tecnologia inerenti alla produzione sono riservate esclusivamente a We Are Era, la quale ha il diritto ma non l’obbligo di indicare il nome del Contraente quando utilizza i diritti trasferiti. We Are Era è tenuta allo stesso tempo a tutelare i legittimi interessi del Contraente.
4.5
La proprietà di tutti gli elementi creati, se applicabile, riguardo al lavoro del Contraente, inclusi componenti, bozze, fotografie, copie, modelli, pellicole, ecc. deve essere trasferita a We Are Era al momento della loro creazione. A tale fine non è dovuta una remunerazione a parte. Nella misura in cui tali elementi sono di proprietà del Contraente, questi è tenuto a garantirne la sicurezza con la sollecitudine di un prudente uomo d’affari, per conto di We Are Era, e restituirli a prima richiesta a We Are Era o a terzi nominati da We Are Era.
5.1
La retribuzione deve poter essere pagata e corrisposta dopo il completamento della prestazione dei servizi, pronta per l’accettazione, e con regolare fattura. Tutti i servizi dovuti dal Contraente in base al contratto e alle concessioni o trasferimenti di diritti sono liquidati nel totale della retribuzione concordata nel contratto.
5.2
Il Contraente ha esperienza nell’industria e conoscenza delle abitudini e prezzi di mercato. Alla luce di ciò, il Contraente riconosce nel contratto che la retribuzione concordata copre il servizio nonché la completa concessione dei diritti relativi e che tale retribuzione considera specificamente la circostanza secondo la quale non solo il servizio contrattuale ma anche la produzione da realizzare possono essere adoperati più volte alla luce della specifica produzione e condizioni di finanziamento con l’intento di farne uso quante più volte possibile. Il Contraente riconosce inoltre che lo scopo di questi utilizzi può coprire ogni tipo d’uso.
5.3
Il Contraente garantisce che si tratta di un’impresa tedesca e che paga l’imposta sul valore aggiunto in ottemperanza alle disposizioni di legge.
5.4
Il Contraente è obbligato a fornire per maggiore chiarezza i seguenti documenti a We Are Era su sua richiesta.
(a) Un certificato dell’Ufficio Imposte competente a conferma che la retribuzione per i servizi contrattuali vengano trattati come reddito derivante da lavoro autonomo come definito nella Sez. 18 EStG [Legge tedesca sulle imposte sul reddito].
(b) Ulteriore documentazione d’appoggio che attesti lo status indipendente in vista delle attività contrattuali, per esempio, un certificato della previdenza sociale degli artisti, una decisione sullo status da parte dell’Istituto di Previdenza Tedesco, una registrazione di marchio e/o un’attestazione dall’istituto di assistenza sanitaria sul regolare pagamento dei contributi.
Nel caso in cui tali documenti non siano presentati integralmente, We Are Era ha diritto a sottrarre dalla retribuzione e versare l’imposta sul salario obbligatoria e i contributi obbligatori alla previdenza sociale.
5.5
La compensazione con contropretese contestate e non validamente riconosciute non è consentita al Partner contrattuale. Lo stesso vale per il diritto di trattenuta.
5.6
Reclami derivanti dalla Sez. 32, Sez. 32a, Sez. 32c della Legge sul diritto d’autore tedesca o relative legislazioni locali cadono in prescrizione un anno dopo l’inizio del periodo di prescrizione legale.
Il Contraente si impegna a non includere nomi, testi o presentazioni grafiche, che sono considerati pubblicità diretta o indiretta, nel lavoro o produzione e si impegna ad osservare il principio di separazione tra pubblicità e programma. Al Contraente non è concesso accettare somme di denaro o prestazioni non monetarie per la produzione del lavoro. Il Contraente è obbligato ad informare tempestivamente We Are Era per iscritto (è sufficiente via mail) di ogni offerta concordata con terzi e di ogni relativo contratto già stipulato con essi, rivelando prodotto e produttore. We Are Era è autorizzata a trasferire tale informazione al cliente.
È richiesto il consenso scritto da parte di We Are Era (è sufficiente via mail) per rilasciare dichiarazioni alla stampa, interviste, annunci e altre informazioni al pubblico che indichino o facciano riferimento al contenuto del contratto, all’attività del Contraente per conto di We Are Era, alle produzioni contrattuali o al loro contenuto. Al Contraente non è permesso utilizzare il proprio nome in riferimento all’attività che svolge per conto di We Are Era a scopo di pubblicità per terzi.
8.1
Il Contraente è pienamente responsabile per tutti i danni che arreca a We Are Era. Il Contraente è ritenuto responsabile per intenzionalità e qualsiasi forma di negligenza. Il Contraente garantisce che tutti i servizi prestati per conto di We Are Era da parte del Contraente e da terzi contrattati dal Contraente stesso non sono soggetti a diritti di terzi. Il Contraente è inoltre responsabile per qualsiasi danno causato per colpa di delegati e persone assunte dal Contraente per la realizzazione degli obblighi includendo, tra gli altri, i costruttori e fornitori e/o servizi di subfornitori e/o altre persone che lavorano per il Contraente.
8.2
Il Contraente è obbligato a rispettare tutte le date concordate. Se non diversamente ed espressamente concordato altrimenti, tutte le date sono fisse. We Are Era deve essere immediatamente informata di qualsiasi ritardo e/o ritardi imminenti. Il Contraente è obbligato a prestare tutti i servizi entro il quadro finanziario fissato.
8.3
Al Contraente è richiesto di assegnare il lavoro unicamente a personale formato e qualificato. Il Contraente deve far acquisire dimestichezza con il lavoro al nuovo personale prima che inizino le attività. Su richiesta, We Are Era può avere accesso a tutti i contratti, in particolare quelli inerenti alle garanzie richieste o al trasferimento di diritti. Le indicazioni tecniche, la formazione e la supervisione del personale qualificato del Contraente sono di completa responsabilità del Contraente. Il Contraente si impegna ad osservare le disposizioni legali in materia di sicurezza applicabili ai servizi contrattuali. Il Contraente a tal fine indennizza We Are Era da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi.
8.4
Il Contraente è l’unico responsabile per il completo pagamento della retribuzione e per il pagamento delle maggiorazioni secondo i contratti collettivi di lavoro, delle tasse e contributi al sistema di previdenza sociale per il personale da egli fornito ed è tenuto a indennizzare We Are Era da qualsivoglia ricorso. We Are Era non concede nessun pagamento o altre indennità al personale del Contraente.
8.5
Il Contraente è responsabile a proprie spese per il rispetto delle Leggi del lavoro pubblico, in particolare della Legge tedesca sul salario minimo (MiLoG) o della rispettiva legge locale, della Legge tedesca sul distacco dei lavoratori (AentG) o della rispettiva legge locale, della Legge sul lavoro temporaneo (AÜG) o della rispettiva legge locale, e di tutte le altre disposizioni in termini di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti, requisiti delle rispettive associazioni professionali e delle regole mediche generalmente accettate in termini di sicurezza e occupazione laddove si applichino ai servizi.
8.6
Il Contraente deve fornire a We Are Era tutte le informazioni da questa richieste in qualsiasi momento. Tali informazioni potrebbero essere richieste per il servizio concordato o per l'attuazione e/o difesa dei diritti di We Are Era.
8.7
Il Contraente deve informare tempestivamente We Are Era qualora terzi presentino reclami contro il Contraente per la violazione degli obblighi summenzionati. Se tali reclami vengono avanzati contro We Are Era, il Contraente deve indennizzare completamente We Are Era. I costi appropriati per la difesa legale, sostenuti da We Are Era in tale contesto, devono essere rimborsati a We Are Era dal Contraente.
9.1
Il rapporto contrattuale cessa alla scadenza del termine concordato nel contratto. Qualora non sia stato concordato un termine, il rapporto contrattuale cessa alla completa e perfetta conclusione dei servizi da parte del Contraente.
9.2
Qualora si dia un obbligo di continuazione ma non vi sia una scadenza fissa concordata, il rapporto contrattuale solitamente termina nei tempi stabiliti dalle disposizioni legali.
9.3
al contratto fino a completamento del lavoro. In tale caso, We Are Era è tenuta a pagare tutti i costi sostenuti fino a quel momento dietro presentazione di ricevute.
9.4
Il diritto di cessazione straordinaria rimane impregiudicata.
We Are Era è responsabile per i danni, compresi quelli indiretti, in particolare per il mancato guadagno - indipendentemente dai motivi legali - solo se We Are Era, i suoi rappresentanti legali o un agente ausiliario hanno causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza o se è stato violato per negligenza un obbligo contrattuale essenziale. Gli obblighi contrattuali essenziali sono obblighi il cui adempimento consente in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale può fare affidamento. In caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali e/o di danni indiretti, in particolare per mancato guadagno, la responsabilità di We Are Era per il risarcimento sarà limitata al danno prevedibile tipico del contratto. Le esclusioni o limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano ai danni alla vita, all'integrità fisica o alla salute.
Reclami contro We Are Era per danni risultanti da ferite mortali, fisiche o pregiudizievoli per la salute che sono stati causati da We Are Era stessa o da suoi delegati per violazione intenzionale o negligenza grave dei doveri sono soggette a prescrizione legale. Tutti gli altri reclami presentati contro We Are Era per violazione dei doveri contrattuali cadono in prescrizione un anno dopo l’inizio del periodo di prescrizione legale, fatta eccezione per i casi in cui si basino su azioni intenzionali o negligenza grave.
Il Contraente ha l’obbligo di trattare in modo confidenziali tutti gli affari interni e i processi di We Are Era e del cliente di We Are Era di cui viene a conoscenza in seno al presente rapporto contrattuale. Tale obbligo si applica anche al contenuto delle attività, del contratto e del contenuto della produzione. Il Contraente deve mantenere l’assoluto riserbo nei rapporti con terzi, salvo il caso in cui sia richiesta la divulgazione per la realizzazione dei termini del contratto oppure se We Are Era ha precedentemente accordato per iscritto la divulgazione (è sufficiente via mail).
13.1
Il Contraente e qualsiasi persona sotto l’autorità del titolare o del responsabile del trattamento che ha accesso ai dati personali non deve processare tali dati, salvo indicazione di We Are Era, a meno che non gli sia richiesto dal Diritto UE o di uno Stato Membro. Le persone che hanno accesso o chi potrebbe avere accesso ai dati personali di We Are Era sono obbligate ad osservare la riservatezza. Tali doveri continuano ad applicarsi anche dopo la cessazione della prestazione del servizio.
13.2
Il tipo, lo scopo e il fine per i quali al Contraente può essere ammesso il processamento dei dati personali seguono l’accordo di servizio unitamente ai presenti TCG. Una modifica al tipo, scopo e fine del processamento richiedono una consultazione previa con We Are Era.
13.3
Il Contraente si impegna a realizzare e mantenere in particolare misure per l’osservazione della sicurezza dati come stabilito dall’Art. 32 del GDPR (DSGVO). Tali misure devono assicurare perlomeno che i dati:
-vengano adoperati e archiviati in modo da assicurarne sempre la confidenzialità e, se possibile, in forma criptata (disponendo dell’attuale tecnologia);
-siano assicurati contro la perdita di dati (backup);
-vengano utilizzati solo su dispositivi finali, la cui privacy è assicurata da misure di sicurezza appropriate (antivirus, 2FA o MFA; PIN/riconoscimento facciale, blocco schermo entro i 15 secondi di inattività);
-siano limitati al minimo richiesto in termini di tipo e scopo.
13.4
We Are Era è il referente per i diritti degli interessati a norma degli Art. dal 15 al 22 del GDPR relativamente ai dati che sono trasferiti al Contraente o di cui viene in altro modo a conoscenza nel corso della prestazione del servizio. Il Contraente deve trasferire tali richieste da parte degli interessati tempestivamente, o comunque non oltre i dieci giorni lavorativi, a We Are Era e, se necessario, supportare nella risposta a tali richieste con informazioni relative al trattamento dei dati.
13.5
dicati ed essere considerati come approvati. Il Contraente assicura che gli accordi richiesti in conformità con l’Art. 28 del GDPR e, se applicabile, con il Capitolo V del GDPR relativo a tutti i fornitori di servizi siano conclusi.
13.6
Il Contraente assicura il rispetto di tale clausola con misure opportune. We Are Era è autorizzata a verificare tali misure in qualsiasi momento per un motivo specifico e generalmente una volta all’anno.
13.7
We Are Era processa i dati personali del Contraente in particolare al fine di fornire prove ai clienti (in termini di normative sul diritto d’autore). In tale caso e nella misura in cui ciò sia garantito in termini di legge, We Are Era è autorizzata a mettere a disposizione dei clienti i dati personali del Contraente. Se non è già stato fatto, il Contraente deve informare gli interessati come disposto dall’Art. 12 e successivi del GDPR.
14.1
Qualora una clausola fosse o diventasse totalmente o parzialmente invalida, la validità delle restanti clausole non ne viene pregiudicata. Le disposizioni di legge si applicano in sostituzione della clausola invalida. Ciò è valido anche nel caso di omissioni nelle clausole.
14.2
Termini generali del Contraente contrari o divergenti dai presenti TCG non sono accettati. Tali termini generali diventano parte del contratto, tuttalpiù, esclusivamente se sono stati accettati per iscritto dalla direzione di We Are Era. Sono non vincolanti anche se non è stata espressamente mossa obiezione contro di essi.
14.3
Il foro competente per tutte le controversie tra le Parti derivanti dal rapporto contrattuale è Milano nella misura in cui la legge lo consenta. Al presente contratto si applica il diritto italiano, fatta eccezione per la Convenzione ONU sulla Vendita Internazionale di Beni.